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STATUTO


Statuto Regionale Cral Araba Fenice Puglia

Circolo Regionale dei Dipendenti Banca Antonveneta

Articolo1 - Costituzione, denominazione e sede del Cral Regionale.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dei Lavoratori e nello spirito della Costituzione Italiana, si costituisce  Araba Fenice, Cral Dipendenti Banca Antonveneta,  Regione Puglia, Associazione senza scopo di lucro, con sede in Altamura (BA)

Il Cral Araba Fenice Regione Puglia. aderisce al Cral Nazionale  e si uniforma allo Statuto approvato dallo stesso. Si impegna, in caso di recessione o di espulsione dalla struttura nazionale, a modificare la propria denominazione

Articolo 2 - Finalità del Cral Regionale.

La finalità del Circolo Regionale è promuovere le attività culturali, ricreative e sociali a favore dei Soci e dei loro familiari di cui al successivo Articolo 3, nell'intento di fornire contenuti all'impiego del tempo libero.

Il Cral Regionale è un'Associazione apartitica e apolitica, senza fini di lucro, dotata di autonomia funzionale ed amministrativa nel rispetto della normativa vigente.

Promuove e organizza attività del tempo libero nelle sue manifestazioni mediante iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative e promozionali a favore dei propri iscritti, avvalendosi per la loro realizzazione, se necessario, delle strutture che nel territorio operano in tali settori.

Può avvalersi saltuariamente di acquisti collettivi di beni e materiali riconducibili alle attività previste da distribuire subito ed esclusivamente ai soci che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

E’ vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione nell’ambito del Circolo, che sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica.

 

Articolo 3 - I Soci del Cral Regionale.

Possono essere iscritti al Cral Regionale in qualità di Soci tutti i dipendenti in servizio, esodati e in quiescenza definitiva  della Banca Antonveneta, che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e composizione del nucleo familiare. E' facoltà del Consiglio Direttivo Regionale accettare o respingere la domanda entro 30 giorni.

Ciascun socio ha il diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Gli iscritti al Circolo hanno diritto a frequentare la sede sociale nelle ore stabilite. Sono, inoltre, ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Circolo.

Tutti i Soci sono tenuti:

  1. all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie,
  2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative,
  3. a mantenere comportamenti cordiali e amichevoli all’interno dei locali dell’Associazione,
  4. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano le finalità,
  5. al pagamento della quota sociale annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo Regionale.

I Soci hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, con comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo Regionale.

Le dimissioni sono sempre accettate, fermo restando il pagamento della quota associativa per l’intero anno solare in corso. Il Socio dimissionario resta comunque sempre obbligato nei confronti dell’Associazione ove si sia reso debitore nei suo confronti.

Il regolamento interno può prevedere l’eventuale accettazione di familiari del Socio in qualità di aderenti alle iniziative del Circolo.

 

Articolo 4 - Sanzioni.

Nel caso di infrazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

sospensione temporanea da ogni attività e benefici sociali;

espulsione.

Contro i suddetti provvedimenti l'interessato può, entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ricorrere al Collegio dei Probiviri che sarà tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

 

Articolo 5 - Autonomia e responsabilità giuridica del Cral Regionale.

Il Cral Regionale è un'Associazione giuridicamente ed amministrativamente autonoma e risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale autonomia si rivela anche nei confronti dell'Associazione Nazionale, e pertanto il Cral Regionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalla struttura nazionale o dalle persone che la rappresentano.

 

Articolo 6 - Gli Organi del Cral Regionale.

Sono organi del Cral Regionale:

  1. L'Assemblea dei Soci,
  2. Il Consiglio Direttivo Regionale,
  3. Il Presidente,
  4. Il Vice Presidente,
  5. Il Segretario,
  6. Il Collegio dei Provibiri.
  7. Il Collegio dei Revisori.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito.

I Consiglieri Regionali ed i collaboratori, hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute in relazione ad attività autorizzate dal Circolo.

 

Articolo 7 - L’Assemblea Regionale dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante della relativa struttura territoriale.

Essa si riunisce ordinariamente una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga necessario.

Può essere, altresì, convocata su richiesta di un numero di Soci rappresentanti almeno un terzo degli iscritti.

I Soci eleggono i propri rappresentanti regionali nel numero di cui al successivo articolo 8.

L'Assemblea Regionale è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci ancorché rappresentati.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci del Cral Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

Ogni Socio può rappresentare, per delega altri due soci. E' ammesso il voto a mezzo posta, ai sensi dell'art. 2532 del CC, purchè in conformità della normativa fiscale prevista per gli enti associativi privilegiati.

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante avviso ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'avviso deve specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. Se l'ordine del giorno comprende l'approvazione del bilancio, questo deve essere consultabile dai Soci almeno 15 giorni prima.

I convenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea.

La funzione di Segretario nell'Assemblea Regionale è svolta dal Segretario del Circolo; in assenza di esso, da uno dei presenti scelto dall'Assemblea.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e delibera sugli argomenti inerenti l'attività del Circolo posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria Regionale delibera eventuali modifiche dello Statuto, previo nulla osta dell'Associazione Nazionale, lo scioglimento dell'Associazione Regionale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

Della riunione dell'Assemblea Regionale dei Soci viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, dandone comunicazione ai soci.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da almeno tre membri e dura in carica tre anni.

Qualora i soci della regione fossero più di 400, viene eletto un ulteriore Consigliere ogni 200 Soci o frazione in più.

Il Consiglio Direttivo Regionale elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta e con votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consigliere eletto ad una delle predette cariche sociali che non accetti la carica, decade automaticamente da membro del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere rieletti.

Il rieletto non può mantenere la stessa carica sociale per più di due mandati consecutivi, salvo quella di Consigliere.

Il rieletto può tuttavia mantenere la stessa carica sociale anche oltre i due mandati consecutivi qualora il Consiglio Direttivo Regionale lo rielegga all'unanimità.

In caso di decadenza della carica di un membro del Consiglio Direttivo, per la perdita della qualifica di Socio, per dimissioni o per non accettazione della carica sociale, il subentrante è il primo dei non eletti che accetti e rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostituito.

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale almeno una volta l'anno.

Può essere convocato, inoltre, ogni volta che il Presidente Regionale lo ritenga opportuno, o che ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Regionale in caso di tre assenze consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.

La convocazione è indetta con preavviso di cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto che indicherà l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Regionale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

 

Il Consiglio Direttivo Regionale:

  1. assume la direzione e l'amministrazione della struttura territoriale del Circolo,
  2. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, che non siano statutariamente riservati all'Assemblea,
  3. ratifica l'elezione dei responsabili delle sezioni specializzate,
  4. approva i rispettivi regolamenti e formula il proprio regolamento interno,
  5. è tenuto a far rispettare i regolamenti e le norme della struttura nazionale,
  6. elabora il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell'attività svolta,
  7. è responsabile verso i Soci del regolare funzionamento del Circolo e del corretto impiego dei fondi,
  8. è responsabile della custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati dalla Banca e delle attrezzature di proprietà dello stesso Circolo,
  9. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci
  10. ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altri Circoli ricreativi di lavoratori previo il parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale,
  11. nomina fra i soci il Comitato Elettorale in previsione delle Assemblee Ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali.

 

Articolo 9 - Il Presidente Regionale.

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Cral Regionale.

  1. E' responsabile del funzionamento del Cral Regionale e degli atti amministrativi compiuti a nome e per conto di esso,
  2. firma la corrispondenza che impegna finanziariamente il Circolo,
  3. convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente Regionale è membro del Consiglio Direttivo Nazionale, nell'ambito del quale rappresenta le istanze di tutti i suoi Soci.

In caso di accettazione della nomina a Presidente della struttura nazionale, rinuncia alle altre cariche regionali.

Non può essere nominato Presidente Regionale chi ricopre incarichi sindacali di coordinamento nazionale o di referente d’area, o regionale.

 

Articolo 10 - Il Vice Presidente Regionale.

Il Vice Presidente Regionale coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, esercitandone in tal caso, tutti i poteri.

Non può essere nominato Vice Presidente Regionale chi ricopre incarichi sindacali di coordinamento o di referente d’area.

 

Articolo 11 - Il Segretario del Cral Regionale.

Il segretario redige i bilanci preventivo e consuntivo, ha in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e provvede ad aggiornare il libro degli inventari.

Cura in particolare il Libro dei Soci del Cral Regionale e i documenti contabili.

Provvede al disbrigo della corrispondenza e compila i libri verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.

 

Articolo 12 - Il Collegio dei Probiviri del Cral Regionale.

E’ composto da tre membri, eletti tra i soci del Circolo che non siano membri del Consiglio Direttivo Regionale.

Sono sottoposte alla competenza del collegio dei Probiviri tutte le eventuali controversie sociali regionali.

Giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il lodo è inappellabile.

Qualora il Collegio dei Probiviri Regionale  non addivenisse entro 30 giorni ad un giudizio, la controversia sarà demandata al Collegio dei Probiviri Nazionale.

 

Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, formato da tre membri effettivi che nominano tra loro un Presidente, è l’organo di controllo della gestione economica ed amministrativa del Circolo Ricreativo Regionale.

E’ eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Collegio dei Revisori ha la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e di riferire all’Assemblea sulla regolarità della gestione economica e amministrativa del Circolo accompagnando con relazione il rendiconto annuale.

Qualora lo ritenga necessario, il collegio dei Revisori può convocare il Consiglio Direttivo Regionale e l’Assemblea Regionale dei Soci in seduta straordinaria.

I Revisori possono in qualunque epoca verificare lo stato di cassa e chiedere l’esibizione dei registri, delle scritture contabili e in genere di tutti gli atti.

 

 

Articolo 14 - Le Sezioni.

Il Cral Regionale può articolarsi in Sezioni specializzate, il cui riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Regionale, avviene previa presentazione del regolamento e del verbale assembleare dell'elezione del proprio Responsabile.

Ogni Sezione redige regolari resoconti di cassa, da presentare per l'approvazione entro i termini stabiliti al Consiglio Direttivo Regionale per la redazione del bilancio.

Non sono ammesse più Sezioni che svolgano la stessa attività. La Sezione deve comunicare ogni anno l'elenco dei Soci che vi aderiscono.

 

Articolo 15 - I Proventi del Cral Regionale.

I proventi del Circolo sono costituiti:

  1. dalle quote sociali,
  2. dai contributi ordinari e straordinari ripartiti dal Circolo Nazionale,
  3. da eventuali contributi ordinari e straordinari di altri enti o soggetti,
  4. da eventuali entrate occasionali o incidentali derivanti da manifestazioni,
  5. da gestione interna,
  6. da redditi su capitali,
  7. da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità.

 

Articolo 16 - Il Patrimonio.

Il patrimonio del Cral Regionale  è costituito da:

  1. contributi, erogazioni e lasciti diversi,
  2. avanzi di gestione,
  3. ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’Associazione.

 

Articolo 17 - L’Esercizio Finanziario.

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario del Cral Regionale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea Regionale dei Soci entro il trenta aprile dell'anno successivo per l’approvazione, firmato dal Presidente, dal Segretario e corredato dalla relazione del Collegio di Revisori.

Copia del bilancio sarà inoltrato alla Presidenza Nazionale entro 15 giorni dall’approvazione.

 

Articolo 18 - Modifiche Statutarie.

Eventuali proposte di modifica allo Statuto Regionale devono essere presentate  dal Consiglio Direttivo, o da almeno il 30% dei Soci e deliberate in con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. 

Le proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale, perché valuti se dette modifiche non alterino i presupposti per l’adesione del Cral Regionale alla struttura nazionale, ed esprima il suo parere vincolante.

Per la deliberazione sulle modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza dei 4/5 dei soci e le modifiche devono essere approvate con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora nelle due convocazioni non si sia raggiunto il quorum necessario per la valida costituzione dell’Assemblea, la successiva Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia la presenza degli intervenuti e le modifiche saranno validamente approvate con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

 

Articolo 19 - Durata dell'Associazione Regionale.

La durata dell'Associazione è stabilita fino all'anno 2050 e può essere prorogata.

La delibera di proroga, di scioglimento e di destinazione del patrimonio residuo al netto delle passività deve essere adottata con le modalità similari a quelle per le proposte di modifica statutaria e quindi deliberate dall'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento del Cral Regionale, l’Assemblea Straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, vagliando l’ipotesi di destinarlo alla struttura nazionale o ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.