Statuto di Araba Fenice Circolo Nazionale dei Dipendenti

 Banca Antonveneta

 

 

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede del Circolo Nazionale.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dei Lavoratori, si costituisce l'Associazione Araba Fenice, Circolo Nazionale dei dipendenti  Banca Antonveneta, che riunisce tutti i Circoli Regionali costituiti dai dipendenti della Banca Antonveneta, che ne condividano le finalità associative, ed è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

La Sede Nazionale del Circolo Araba Fenice è nella città ove è ubicata la Sede della Banca Antonveneta.

 

Articolo 2 - Scopi e finalità.

L'Associazione non persegue fini di lucro e si propone di valorizzare e promuovere le attività dei Circoli Regionali Associati, favorendone la costituzione, lo sviluppo e ampliandone le funzioni. Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’Associazione Nazionale potrà inoltre favorire forme di collegamento e collaborazione tra i Circoli regionali stessi, e le altre forme associative presenti sul territorio, attivare tutte le forme di tutela possibili, nel rispetto delle leggi che regolano l'associazionismo.

Al fine del conseguimento degli scopi statutari, l’Associazione promuove tutte quelle iniziative e quei programmi necessari al miglioramento dei servizi offerti ai rispettivi soci e loro Associati intrattenendo anche rapporti con la propria Azienda, con istituzioni nazionali, enti, associazioni, società e organismi di qualsiasi tipo nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Articolo 3 - I Soci del Circolo Nazionale.

Sono soci i Circoli Regionali della Banca Antonveneta con un numero minimo di cento Associati, che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo Nazionale. La richiesta scritta dell’Associazione deve pervenire anche con l’indicazione di espressa accettazione dei regolamenti della struttura nazionale.

Qualora nel territorio tale limite non sia raggiunto, i dipendenti potranno aggregarsi ad altro Circolo Regionale.

Lo Statuto dei Circoli Regionali Associati deve essere uniformato al presente, con l'indicazione di espressa accettazione delle direttive di questa Associazione. Tale dichiarazione è essenziale per assumere la qualità di Soci e l'inadempimento può comportare l'espulsione dall'Associazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che provvederà a comunicarla all’Associazione interessata.

Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale in materia sono insindacabili.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, in funzione del numero degli iscritti, all'osservanza dello Statuto Nazionale e degli eventuali regolamenti interni, nonché alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La rappresentatività dei Soci è espressa dal Presidente del Circolo Regionale in funzione di voti pari al numero dei Consiglieri della Regione che rappresenta.

 

Articolo 4 - Perdita della qualifica di Socio.

I Soci possono essere espulsi dall’Associazione per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

  2. quando, senza motivo, si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;

  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’Associazione.

I Soci espulsi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche ad apposita comunicazione scritta di dimissioni volontarie dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo Nazionale. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta obbligato nei confronti dell’Associazione ove si sia reso debitore nei suo confronti.

Il Circolo Regionale espulso o dimissionario non potrà più utilizzare, ne' il logo, nè la denominazione " Araba Fenice - Circolo Dipendenti Banca Antonveneta ".

 

Articolo 5 - Autonomia e responsabilità giuridica.

L'Associazione Nazionale è giuridicamente ed amministrativamente autonoma. Tale autonomia si rivela anche nei confronti dei Circoli Regionali e pertanto non risponde a nessun titolo, ragione e causa delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dai singoli Circoli Regionali o dalle persone che li rappresentano.

Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti a favore delle strutture associate, costituiscono un'attività di assistenza propria dell'Associazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

I Circoli Regionali sono anch'essi autonomi giuridicamente ed amministrativamente rispetto all'Associazione Nazionale.

Nel rispetto dell’autonomia dell’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale che ricoprono incarichi in ambito direttivo di partiti politici o di associazioni sindacali non potranno assumere la presidenza dell’Associazione.

 

Articolo 6 - Gli Organi dell’Associazione.

Sono Organi del Circolo Nazionale:

  1. l’Assemblea dei Soci,
  2. il Consiglio Direttivo Nazionale,
  3. il Presidente,
  4. il Vice Presidente,
  5. il Segretario,
  6. il Collegio dei Probiviri,
  7. il Collegio dei Revisori.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito.

I Consiglieri Nazionali ed i collaboratori, autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale, hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività del Circolo.

 

Articolo 7 - L'Assemblea dei Soci del Circolo Nazionale.

E' l’organismo rappresentato dai Presidenti Regionali dei Circoli Associati.

E' convocata in via ordinaria una volta l'anno e, in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario.

Può essere, altresì, convocata su richiesta di un terzo dei membri.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei membri ancorché rappresentati.

Ogni membro può rappresentare altri due membri mediante delega sottoscritta.

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante comunicazione scritta che pervenga ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della data stabilita.

In prima convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea dei Soci del Circolo Nazionale è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'avviso deve specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da trattare.

Se l'ordine del giorno comprende l'approvazione del bilancio, questo deve essere allegato all'avviso di convocazione.

L'Assemblea elegge il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale, approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali proposte di modifica allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, ogni altra questione straordinaria in base alla legge o allo Statuto.

Della riunione dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo Nazionale.

E' composto dai Presidenti dei Circoli Regionali Associati e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri il Presidente Nazionale, a maggioranza assoluta e con votazione segreta.

In caso di decadenza della carica di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, il subentrante è il Vice Presidente del relativo Circolo Regionale, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente Regionale o fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostituito.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente Nazionale normalmente almeno una volta l'anno.

Può essere convocato, inoltre, ogni volta che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, in altre parole che ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è indetta con preavviso di quindici giorni, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto che indicherà l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale. In sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale esprime un numero di voti pari al numero dei Consiglieri della regione che rappresenta.

Le delibere sono prese con voto della maggioranza dei presenti che rappresenti la maggioranza dei voti da poter esprimere.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

  1. assume la direzione e l'amministrazione del Circolo Nazionale,
  2. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso,
  3. esamina le proposte di adesione dei Soci,
  4. determina le proprie quote sociali,
  5. formula i regolamenti
  6. approva la bozza di bilancio consuntivo e preventivo,
  7. esamina eventuali richieste di modifica agli statuti regionali presentate ed in caso di approvazione estende il provvedimento alla totalità dei Circoli regionali Associati,
  8. è responsabile verso i Soci del regolare funzionamento del Circolo del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati dalla Banca, delle attrezzature di proprietà dello stesso Circolo,
  9. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.
  10. ha la facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altri Circoli Ricreativi ed Associazioni che operino sul territorio nazionale,
  11. ripartisce le risorse fra le strutture territoriali.

 

 

Articolo 9 - Il Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione e convoca e presiede tutti i Consigli Direttivi Nazionali.

  1. E' responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti a nome e per conto di essa,
  2. è il referente con la Direzione Antonveneta,
  3. firma la corrispondenza che impegna finanziariamente il Circolo,
  4. nomina direttamente il Vice Presidente ed il Segretario, scelti tra i soci dei Circoli Associati, che non ricoprano altre cariche né regionali né nazionali,
  5. stipula convenzioni ed organizza attività a carattere Nazionale,
  6. cura i rapporti con l'Azienda e con le Istituzioni Nazionali,
  7. coordina e controlla, con possibilità di veto, le attività dei Circoli Regionali.

Non può essere nominato Presidente Nazionale chi ricopre incarichi sindacali di coordinamento nazionale, di referente d’area, o regionale.

 

Articolo 10 - Il Vice Presidente Nazionale.

Il Vice Presidente Nazionale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e ne esercita in tal caso, tutti i poteri.

Il Vice Presidente Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, esprime il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Presidente Nazionale, Il Vice Presidente rimane in carica unicamente per convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale che eleggerà il nuovo Presidente Nazionale.

Non può essere nominato Vice Presidente Nazionale chi ricopre incarichi sindacali di coordinamento nazionale, di referente d’area, o regionale.

 

Articolo 11 - Il Segretario del Circolo Nazionale.

Il Segretario dura in carica tre anni. Redige i bilanci preventivo e consuntivo, ha in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo Nazionale, provvede ad aggiornare il libro degli inventari, cura in particolare il Libro dei Soci e i documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i libri verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei Soci.

 

Articolo 12 - Il Collegio dei Probiviri del Circolo Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, è composto da tre membri, eletti tra i soci dei Circoli Associati che non siano membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ha competenza sulle controversie sociali nazionali e regionali.

Giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il lodo è inappellabile.

 

Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori del Circolo Nazionale.

Il Collegio dei Revisori, organo di controllo della gestione economica ed amministrativa del Circolo, è formato da tre membri effettivi che nominano tra loro un Presidente e due supplenti ed è eletto e revocato con le stesse modalità del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ove ne ravvisi la necessità, può convocare il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria.

I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e di riferire all’Assemblea sulla regolarità della gestione economica e amministrativa del Circolo accompagnando con relazione il rendiconto annuo.

Se necessario, il Collegio dei Revisori può convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

I Revisori possono in qualunque epoca verificare lo stato di cassa e chiedere l’esibizione dei registri, delle scritture contabili e in genere di tutti gli atti.

 

 

Articolo 14 - I Proventi del Circolo Nazionale.

Sono costituiti dalle quote sociali,

dai contributi ordinari e straordinari della Banca o di altri enti o soggetti,

da eventuali entrate occasionali o incidentali derivanti da manifestazioni e da gestione interne,

da redditi su capitali e da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni,

da atti di liberalità;

 

Articolo 15 - Il Patrimonio del Circolo Nazionale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

  2. da avanzi di gestione;

  3. da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finchè dura l'Associazione.

Articolo 16 - L'esercizio Finanziario.

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario del Circolo dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione entro il trenta giugno dell'anno successivo.

 

Articolo 17 - Modifiche Statutarie.

Lo Statuto può essere modificato su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri nazionali riuniti in Assemblea Straordinaria, che lo propongono all’ordine del giorno, per l’approvazione e la delibera.

Le modifiche Statutarie per essere approvate, dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi della totalità dei Consiglieri stessi in prima convocazione, e dei 4/5 dei presenti in seconda convocazione, sulla base delle rispettive quote rappresentate.

 

Articolo 18 - Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è stabilita fino all'anno 2050 e può essere prorogata.

La delibera di proroga, di scioglimento e di destinazione del patrimonio residuo al netto delle passività deve essere adottata con le modalità similari a quelle per le proposte di modifica statutaria e quindi deliberate dall'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento del Circolo il Patrimonio è devoluto a strutture analoghe operanti nell'ambiente dell'associazionismo.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea al momento della proposta di scioglimento e al raggiungimento della maggioranza necessaria prevista dall'Assemblea stessa, con le modalità indicate al precedente punto 17.